TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI›CAPO III - SANZIONI
ART. 176
Sorveglianza sanitaria
Testo dell'articolo
1.
I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’ articolo 41 , con particolare riferimento:
- ai rischi per la vista e per gli occhi;
- ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.
2.
Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell’ articolo 41 , comma.
3.
Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi.
4.
Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità.
5.
Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all’ articolo 41 , comma 2, lettera c).
6.
Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell’attività svolta, quando l’esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.
Cosa si rischia
Art. 178 c. 1 lett. a)
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo
Art. 178 c. 1 lett. b)
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 6 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo
Richiamato da
- Art. 178 c. 1 — Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.