Art. 177 Informazione e formazione
1.
In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall’articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:
- fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all’analisi dello stesso di cui all’articolo 174; 2) le modalità di svolgimento dell’attività; 3) la protezione degli occhi e della vista;
- assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).
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Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.