Chiedi a ia81Risponde solo con il D.Lgs. 81/2008

Scrivi la domanda con le parole che useresti con un collega. Ti rispondo con quello che dice il decreto, citando articolo e comma — e se nel decreto non c’è, te lo dico invece di inventare.

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La risposta è scritta da un modello che può leggere solo i commi del decreto, deve citarli e, se non trova, deve dire che non lo sa. Sotto trovi comunque i commi, per verificare.

Art. 175 Svolgimento quotidiano del lavoro

1 sanzione collegata
1.
Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. Sanzione arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro [Art. 178, co. 1]
2.
Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3.
In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4.
Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5.
È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.
6.
Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7.
La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di lavoro. - Art. 173, co. 1, lett. c)

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Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.