Art. 175 Svolgimento quotidiano del lavoro
1.
Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
Sanzione arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro [Art. 178, co. 1]
2.
Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3.
In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l’interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4.
Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.
5.
È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.
6.
Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
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Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.