TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE›CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
ART. 289
Prevenzione e protezione contro le esplosioni
Testo dell'articolo
1.
Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all’ articolo 15 , il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell’attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.
2.
Se la natura dell’attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
- evitare l’accensione di atmosfere esplosive;
- attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
3.
Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.
Cosa si rischia
Art. 297 c. 2
Arresto da tre a sei mesi · ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euroPer la violazione del comma 2 ricavato dal testo
Richiamato da
- Art. 291 c. 1 — Obblighi generali
- Art. 297 c. 2 — Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.