TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVECAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
ART. 290

Valutazione dei rischi di esplosione

In vigore3 commi

Testo dell'articolo

1.
Nell’assolvere gli obblighi stabiliti dall’ articolo 17 , comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
  1. probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
  2. probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
  3. caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni; TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE D.lgs. 09 aprile 2008 n.
  4. entità degli effetti prevedibili.
2.
I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.
3.
Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

Richiamato da

  • Art. 294 c. 1 — Documento sulla protezione contro le esplosioni

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.