TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVECAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
ART. 289

Prevenzione e protezione contro le esplosioni

In vigore3 commi1 sanzione collegata

Testo dell'articolo

1.
Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di tutela di cui all’ articolo 15 , il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura dell’attività; in particolare il datore di lavoro previene la formazione di atmosfere esplosive.
2.
Se la natura dell’attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore di lavoro deve:
  1. evitare l’accensione di atmosfere esplosive;
  2. attenuare gli effetti pregiudizievoli di un’esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
3.
Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si verifichino cambiamenti rilevanti.

Cosa si rischia

Art. 297 c. 2

Arresto da tre a sei mesi · ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euroPer la violazione del comma 2 ricavato dal testo

Richiamato da

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.