TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVECAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
ART. 292

Coordinamento

In vigore2 commi1 sanzione collegata

Testo dell'articolo

1.
Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri temporanei e mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo.
2.
Ferma restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall’ articolo 26 , il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l’attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all’ articolo 294 , l’obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento.

Cosa si rischia

Art. 297 c. 2

Arresto da tre a sei mesi · ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euroPer la violazione del comma 2 ricavato dal testo

Richiamato da

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.