Art. 76 Requisiti dei DPI
1.
I DPI devono essere conformi alle norme di cui al regolamento (UE) n. 2016/425 (N)192.
2.
Ai fini del presente decreto i DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
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Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.