TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
ART. 92

Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori

In vigore2 commi6 sanzioni collegate3 modifiche

Testo dell'articolo

1.
Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
  1. verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’ articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  2. verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’ articolo 100 , assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’ articolo 100 , ove previsto, e il fascicolo di cui all’ articolo 91 , comma 1, lettera b), in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche
2.
Nei casi di cui all’ articolo 90 , comma 5, il coordinatore per l’esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all’ articolo 91 , comma 1, lettere a) e b), fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lettera b).

Cosa si rischia

Art. 158 c. 2 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1, lettera a) ricavato dal testo

Art. 158 c. 2 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1, lettera b) ricavato dal testo

Art. 158 c. 2 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1, lettera c) ricavato dal testo

Art. 158 c. 2 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1, lettera e) ricavato dal testo

Art. 158 c. 2 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1, lettera f) ricavato dal testo

Art. 158 c. 2 lett. b)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1, lettera d) ricavato dal testo

Come è cambiato

  1. Si riporta l’art 90 comma 10: In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 o del fascicolo di cui all’articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all’articolo 99, quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. L’organo di vigilanza comunica l’inadempienza all’amministrazione concedente.

  2. Comma così modificato dall’art. 39 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 - G.U. n. 161 del 14/07/2009 - Suppl. Ordinario n. 110/L

  3. Comma inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), della Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012. Vedasi anche la nota all’art. 28 comma 1. TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; d) verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all’articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Richiamato da

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.