Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria
Testo dell'articolo
- coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
- verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
Cosa si rischia
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 3 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo
Come è cambiato
Si riporta l’art. 159 comma 3: La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato XIII, nella parte relativa alle “Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri“, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri“ per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.
Commento personale all’art. 96 c.1 lett. g): la mancata redazione del Piano Operativo di Sicurezza potrebbe, altresì, sanzionare il datore di lavoro con l’arresto da quattro a otto mesi per le attività disciplinate dal presente Titolo caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta dei lavori non sia inferiore a 200 uomini-giorno [Art. 55 co. 2 lett. c)] TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 di cui all’ALLEGATO XVII.
Richiamato da
- Art. 100 c. 6-bis — Piano di sicurezza e di coordinamento
- Art. 159 c. 2 — Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.