TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
ART. 97

Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria

In vigore4 commi2 sanzioni collegate2 modifiche

Testo dell'articolo

1.
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2.
Gli obblighi derivanti dall’ articolo 26 , fatte salve le disposizioni di cui all’ articolo 96 , comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità
3.
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
  1. coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
  2. verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
3-bis.
In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell’ allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l’impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. 3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

Cosa si rischia

Art. 159 c. 2 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo

Art. 159 c. 2 lett. c)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 3 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo

Come è cambiato

  1. Si riporta l’art. 159 comma 3: La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato XIII, nella parte relativa alle “Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri“, punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle “Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri“ per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lettera c). L’organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

  2. Commento personale all’art. 96 c.1 lett. g): la mancata redazione del Piano Operativo di Sicurezza potrebbe, altresì, sanzionare il datore di lavoro con l’arresto da quattro a otto mesi per le attività disciplinate dal presente Titolo caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta dei lavori non sia inferiore a 200 uomini-giorno [Art. 55 co. 2 lett. c)] TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 di cui all’ALLEGATO XVII.

Richiamato da

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.