Art. 247 Definizioni
1.
Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi, classificati come sostanze cancerogene di categoria 1 A, a norma dell'allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008:
- l’actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;
- la grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
- l’antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;
- il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
- la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
- la tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.
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Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.