Art. 260 Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio
1.
Il datore di lavoro iscrive i lavoratori di cui all'articolo 259, nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza e all'INAIL.
Sanzione arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro [Art. 262, co. 2]
2.
Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all’INAIL copia dei documenti di cui al comma 1.
Sanzione sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro [Art. 262, co. 2]
3.
Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all’INAIL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.
4.
L’INAIL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell’esposizione.
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Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.