Art. 292 Coordinamento
1.
Fermo restando quanto previsto dal Titolo IV per i cantieri temporanei e mobili, qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo.
2.
Ferma restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto dall’articolo 26, il datore di lavoro che è responsabile del luogo di lavoro, coordina l’attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, di cui all’articolo 294, l’obiettivo, le misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento.
Sanzione arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro [Art. 297, co. 2]
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Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.