Art. 293 Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
1.
Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell’ALLEGATO XLIX, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.
Sanzione arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro [Art. 297, co. 2]
2.
Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le prescrizioni minime di cui all’ALLEGATO L.
3.
Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di accesso a norma dell’ALLEGATO LI e provviste di allarmi ottico/acustici che segnalino l’avvio e la fermata dell’impianto, sia durante il normale ciclo sia nell’eventualità di un’emergenza in atto. - ALL. XLIX - ALL. L - ALL. LI
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Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.