Art. 294-bis Informazione e formazione dei lavoratori
1.
Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:
- alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
- alla classificazione delle zone;
- alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti di accensione;
- ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto;
- ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;
- al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;
- agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all’asfissia;
- all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all’uso.
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Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.