TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVECAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
ART. 294-BIS

Informazione e formazione dei lavoratori

In vigore1 comma

Testo dell'articolo

1.
Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:
  1. alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
  2. alla classificazione delle zone;
  3. alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti di accensione;
  4. ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto;
  5. ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri combustibili;
  6. al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;
  7. agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive, con particolare riferimento all’asfissia;
  8. all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni all’uso.

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.