Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
Testo dell'articolo
- per la violazione dell’ articolo 29 , comma 1;
- che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell’ articolo 17 , comma 1, lettera b), o per la violazione dell’ articolo 34 , comma.
- nelle aziende di cui all’ articolo 31 , comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’ articolo 268 , comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
- per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.
- con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione dell’ articolo 26 , comma 1, lettera a);
- con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per la violazione dell’ articolo 18 , comma 1, lettere c), e), f) e q), 36, commi 1 e 2, 37, commi 1, 7, 7-ter, 9 e 10, 43, comma 1, lettere d) ed e-bis), 46, comma 2;
- con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18 , comma 1, lettere a), b-bis), d) e z) prima parte, e 26, commi 2 e 3, primo periodo, e 8-bis;130
- con l’ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro per la violazione degli articoli 18 , comma 1, lettere g), n), p) seconda parte, s) e v), 35, comma 4;
- con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.847,69 a 9.397,33 euro per la violazione degli articoli 29 , comma 4, 35, comma 2, 41, comma 3;
- con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.423,83 a 6.407,28 euro per la violazione dell’ articolo 18 , comma 1, lettere r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, bb), e comma 2;
- con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione dell’ articolo 18 , comma 1, lettere g-bis) e r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno, e dell’ articolo 25 , comma 1, lettera e), secondo periodo, e dell’ articolo 35 , comma 5;
- con la sanzione amministrativa pecuniaria da 142,38 a 711,92 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’ articolo 26 , comma 8;
- con la sanzione amministrativa pecuniaria da 71,19 a 427,16 euro in caso di violazione dell’ articolo 18 , comma 1, lettera aa).
Come è cambiato
Comma modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro” (G.U. n. 226 del 26/09/2024 - in vigore dal 11/10/2024);
Lettera così modificata dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Commento personale: si riportano i valori delle ammende così come stabilito dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. Tali valori non sono rivalutati secondo il Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 111 del 20 settembre 2023 (avviso nella G.U. n. 242 del 16/10/2023), attuativo dell’art. 306, comma 4-bis, del D.lgs. n. 81/2008, e s.m.i.) in quanto, con Nota prot. n. 724 del 30 ottobre 2023, l’INL “si fa riserva di fornire specifiche indicazioni a seguito di ulteriori chiarimenti che saranno forniti dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.
Lettera così modificata dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. Serie Generale n. 301 del 20/12/2021) di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”. TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 violazione si riferisce a più di dieci lavoratori gli importi della sanzione sono triplicati. 131
Richiamato da
- Art. 3 c. 5 — Campo di applicazione
- Art. 160 c. 1 — Sanzioni per i lavoratori autonomi
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.