Art. 59 Sanzioni per i lavoratori
1.
I lavoratori sono puniti: a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 284,77 a 854,30 euro per la violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i), e 43, comma 3, primo periodo; b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 71,19 a 427,16 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3.
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Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.