Art. 34 Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
1.
Salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.
1-bis.
Comma abrogato dall’art. 20, comma 1, lett. g), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (G.U. n. 221 del 23/09/2015 - S.O. n. 53), in vigore dal 24/09/2015);
2.
Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell’Accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell’Accordo di cui al periodo precedente.
Sanzione arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro [Art. 55, co. 1]
2-bis.
Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46.121
3.
Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell’Accordo di cui al precedente comma122. L’obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997(N) e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626(N). sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; - Art. 31, co. 1 - Art. 32, co. 6 - ALL. II
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Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.