TITOLO I - PRINCIPI COMUNICAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVOROSEZIONE III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
ART. 35

Riunione periodica

In vigore5 commi3 sanzioni collegate2 modifiche

Testo dell'articolo

1.
Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
2.
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
  1. il documento di valutazione dei rischi;
  2. l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
  3. i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
  4. i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3.
Nel corso della riunione possono essere individuati:
  1. codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
  2. obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4.
La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
5.
Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

Cosa si rischia

Art. 55 c. 5 lett. e)

Arresto da due a quattro mesi · ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euroPer la violazione del comma 4 ricavato dal testo

Art. 55 c. 5 lett. f)

Arresto da due a quattro mesi · ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euroPer la violazione del comma 2 ricavato dal testo

Art. 55 c. 5 lett. h)

Arresto da due a quattro mesi · ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euroPer la violazione del comma 5 ricavato dal testo

Come è cambiato

  1. Comma così modificato dall’art. 20 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” (G.U. n. 221 del 23/09/2015 - S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015)

  2. Commento personale: Il riferimento più corretto sembra essere al comma 2. TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; c) il medico competente, ove nominato; d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Richiamato da

  • Art. 25 c. 1 — Obblighi del medico competente
  • Art. 33 c. 1 — Compiti del servizio di prevenzione e protezione
  • Art. 50 c. 1 — Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  • Art. 55 c. 5 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
  • Art. 104 c. 1 — Modalità attuative di particolari obblighi

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.