Chiedi a ia81Risponde solo con il D.Lgs. 81/2008

Scrivi la domanda con le parole che useresti con un collega. Ti rispondo con quello che dice il decreto, citando articolo e comma — e se nel decreto non c’è, te lo dico invece di inventare.

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La risposta è scritta da un modello che può leggere solo i commi del decreto, deve citarli e, se non trova, deve dire che non lo sa. Sotto trovi comunque i commi, per verificare.

Art. 281 Registro dei casi di malattia e di decesso

1.
Presso l’ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all’esposizione ad agenti biologici.
2.
I medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all’ISPESL copia della relativa documentazione clinica.
3.
Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
4.
Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali fornisce alla Commissione CE, su richiesta, informazioni sull’utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.

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La risposta è scritta da un modello che può leggere solo i commi del decreto, deve citarli e, se non trova, deve dire che non lo sa. Sotto trovi comunque i commi, per verificare.

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.