TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI›CAPO III - SANZIONI
ART. 156
Verifiche
Testo dell'articolo
1.
Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Commissione consultiva permanente, può stabilire l’obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l’organo tecnico incaricato. Richiami al Titolo IV, Capo II: - Art. 105 , co. 1 - Art. 106 , co. 1 - Art. 107 , co.
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.