Art. 126 Parapetti
1.
Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione. - Art. 138, co. 5, lett. b) - Art. 138, co. 5, lett. c) - ALL. XVIII, punto 2.1.5.1
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Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.