TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI›CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA›SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE
ART. 144
Resistenza delle armature
Testo dell'articolo
1.
Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l’esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell’acqua.
2.
Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito.
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.