TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTASEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI
ART. 120

Deposito di materiali in prossimità degli scavi

In vigore1 comma

Testo dell'articolo

1.
È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.