Chiedi a ia81Risponde solo con il D.Lgs. 81/2008

Scrivi la domanda con le parole che useresti con un collega. Ti rispondo con quello che dice il decreto, citando articolo e comma — e se nel decreto non c’è, te lo dico invece di inventare.

Chiedi a ia81

La risposta è scritta da un modello che può leggere solo i commi del decreto, deve citarli e, se non trova, deve dire che non lo sa. Sotto trovi comunque i commi, per verificare.

Art. 132 Relazione tecnica

1.
La relazione di cui all’articolo 131 deve contenere:
  1. descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell’insieme;
  2. caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
  3. indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
  4. calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
  5. istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
  6. istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
  7. schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione. - Art. 131, co. 2 - Art. 131, co. 6

Chiedi a ia81

Hai letto l’articolo e ti resta una domanda? Scrivila come la diresti a voce.

La risposta è scritta da un modello che può leggere solo i commi del decreto, deve citarli e, se non trova, deve dire che non lo sa. Sotto trovi comunque i commi, per verificare.

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.