TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI›CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA›SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE
ART. 149
Paratoie e cassoni
Testo dell'articolo
1.
Paratoie e cassoni devono essere:
- ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;
- provvisti dall’attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d’acqua e di materiali. TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI D.lgs. 09 aprile 2008 n.
2.
La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.
3.
Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.