Art. 151 Ordine delle demolizioni
1.
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.
Sanzione arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro [Art. 159, co. 2]
2.
La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
Sanzione arresto sino a due mesi o ammenda da 711,92 a 2.847,69 euro [Art. 159, co. 2]
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Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.