Art. 276 Misure specifiche per i processi industriali
1.
Fatto salvo quanto specificatamente previsto all’ALLEGATO XLVII, punto 6305, nei processi industriali comportanti l’uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate nell’ALLEGATO XLVIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all’articolo 275.
2.
Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
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Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.