TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI›CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA›SEZIONE V - PONTEGGI FISSI
ART. 127
Ponti a sbalzo
Testo dell'articolo
1.
Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l’impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.