TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI›CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA›SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE
ART. 141
Strutture speciali
Testo dell'articolo
1.
Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell’opera sia completamente assicurata.
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.