TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI›CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA›SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE
ART. 145
Disarmo delle armature
Testo dell'articolo
1.
Il disarmo delle armature provvisorie di cui al comma 2 dell’ articolo 142 deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l’autorizzazione.
2.
È fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.
3.
Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.
Cosa si rischia
Art. 159 c. 2 lett. a)
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1 — il dirigente sono puniti ricavato dal testo
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.