Chiedi a ia81Risponde solo con il D.Lgs. 81/2008

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Art. 19 Obblighi del preposto

2 sanzioni collegate2 modifiche
1.
In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
  1. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;74 Sanzione arresto fino a due mesi · ammenda da 569,53 a 1.708,61 euro [Art. 56, co. 1]
  2. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; Sanzione arresto fino a due mesi · ammenda da 569,53 a 1.708,61 euro [Art. 56, co. 1]
  3. richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; Sanzione arresto fino a due mesi · ammenda da 569,53 a 1.708,61 euro [Art. 56, co. 1]
  4. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; Sanzione arresto fino a due mesi · ammenda da 569,53 a 1.708,61 euro [Art. 56, co. 1]
  5. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; Sanzione arresto fino a due mesi · ammenda da 569,53 a 1.708,61 euro [Art. 56, co. 1]
  6. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; Sanzione arresto fino a due mesi · ammenda da 569,53 a 1.708,61 euro [Art. 56, co. 1]
  7. in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;75
  8. frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. - Art. 3-bis, co. 13-bis - Art. 18, co. 3-bis - Art. 166, co. 1 - Art. 171, co. 1 - Art. 179, co. 1 - Art. 263, co. 1 - Art. 283, co. 1 Sanzione arresto fino a due mesi · ammenda da 569,53 a 1.708,61 euro [Art. 56, co. 1]

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Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.