Obblighi del preposto
Testo dell'articolo
- sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;54
- verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
- frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo.
Cosa si rischia
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1, lettera a) ricavato dal testo
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1, lettera c) ricavato dal testo
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1, lettera e) ricavato dal testo
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1, lettera f) ricavato dal testo
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1, lettera b) ricavato dal testo
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1, lettera d) ricavato dal testo
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 1, lettera g) ricavato dal testo
Richiamato da
- Art. 18 c. 1 — Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
- Art. 18 c. 3-bis — Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
- Art. 56 c. 1 — Sanzioni per il preposto
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.