TITOLO I - PRINCIPI COMUNICAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVOROSEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE
ART. 43

Disposizioni generali

In vigore4 commi6 sanzioni collegate

Testo dell'articolo

1.
Ai fini degli adempimenti di cui all’ articolo 18 , comma 1, lettera t), il datore di lavoro:
  1. organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
  2. designa preventivamente i lavoratori di cui all’ articolo 18 , comma 1, lettera b);
  3. informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;
  4. programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.lgs. 09 aprile 2008 n.
  5. adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
  6. garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei rischi.
2.
Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici dell’azienda o della unità produttiva secondo i criteri previsti nei Decreti di cui all’articolo.
3.
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità produttiva. Con riguardo al personale della Difesa la formazione specifica svolta presso gli istituti o le scuole della stessa Amministrazione è abilitativa alla funzione di addetto alla gestione delle emergenze.
4.
Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.

Cosa si rischia

Art. 55 c. 5

Arresto da due a quattro mesi · ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euroPer la violazione del comma 1, lettera a) ricavato dal testo

Art. 55 c. 5

Arresto da due a quattro mesi · ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euroPer la violazione del comma 1, lettera b) ricavato dal testo

Art. 55 c. 5

Arresto da due a quattro mesi · ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euroPer la violazione del comma 1, lettera c) ricavato dal testo

Art. 55 c. 5

Arresto da due a quattro mesi · ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euroPer la violazione del comma 1, lettera e) ricavato dal testo

Art. 55 c. 5 lett. c)

Arresto da due a quattro mesi · ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euroPer la violazione del comma 1, lettera d) ricavato dal testo

Art. 59 c. 1 lett. a)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 3 ricavato dal testo

Richiamato da

  • Art. 226 c. 1 — Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.