TITOLO I - PRINCIPI COMUNI›CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO›SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
ART. 22
Obblighi dei progettisti
Testo dell'articolo
1.
I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Richiamato da
- Art. 57 c. 1 — Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.