TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI›CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA›SEZIONE VI - PONTEGGI MOVIBILI
ART. 138
Norme particolari
Testo dell'articolo
1.
Le tavole che costituiscono l’impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.
2.
È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri.
3.
È fatto divieto di gettare dall’alto gli elementi del ponteggio.
4.
È fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
5.
Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:
- alla disposizione di cui all’ articolo 125 , comma 4, a condizione che l’altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l’ultimo impalcato;
- alla disposizione di cui all’ articolo 126 , comma 1, a condizione che l’altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;
- alla disposizione di cui all’ articolo 126 , comma 1, a condizione che l’altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;
- lettera soppressa dall’art. 82 del D.lgs. 05 agosto 2009, n.
Cosa si rischia
Art. 160 c. 1 lett. c)
Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 3 ricavato dal testo
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.