Art. 138 Norme particolari
1.
Le tavole che costituiscono l’impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.
Sanzione arresto sino a due mesi o ammenda da 711,92 a 2.847,69 euro [Art. 159, co. 2]
2.
È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri.
3.
È fatto divieto di gettare dall’alto gli elementi del ponteggio.
Sanzione arresto fino a un mese o ammenda da 284,77 a 854,30 euro [Art. 160, co. 1]
4.
È fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
5.
Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:
- alla disposizione di cui all’articolo 125, comma 4, a condizione che l’altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l’ultimo impalcato;
- alla disposizione di cui all’articolo 126, comma 1, a condizione che l’altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;
- alla disposizione di cui all’articolo 126, comma 1, a condizione che l’altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;
- lettera soppressa dall’art. 82 del D.lgs. 05 agosto 2009, n. 106 - ALL. XIX, punto 2
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Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.