TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILICAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTASEZIONE VI - PONTEGGI MOVIBILI
ART. 138

Norme particolari

In vigore5 commi1 sanzione collegata

Testo dell'articolo

1.
Le tavole che costituiscono l’impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.
2.
È consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri.
3.
È fatto divieto di gettare dall’alto gli elementi del ponteggio.
4.
È fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
5.
Per i ponteggi di cui alla presente sezione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:
  1. alla disposizione di cui all’ articolo 125 , comma 4, a condizione che l’altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l’ultimo impalcato;
  2. alla disposizione di cui all’ articolo 126 , comma 1, a condizione che l’altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;
  3. alla disposizione di cui all’ articolo 126 , comma 1, a condizione che l’altezza del fermapiede sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;
  4. lettera soppressa dall’art. 82 del D.lgs. 05 agosto 2009, n.

Cosa si rischia

Art. 160 c. 1 lett. c)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 3 ricavato dal testo

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.