TITOLO I - PRINCIPI COMUNICAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVOROSEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
ART. 28

Oggetto della valutazione dei rischi

In vigore6 commi4 modifiche

Testo dell'articolo

1.
La valutazione di cui all’ articolo 17 , comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’ ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151(N), nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’ articolo 89 , comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.
1-bis.
La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all’ articolo 6 , comma 8, lettera m-quater, e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.
2.
Il documento di cui all’ articolo 17 , comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’ articolo 53 , di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato e contenere:
  1. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
  2. l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’ articolo 17 , comma 1, lettera a);
  3. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  4. l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
  5. l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
  6. l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3.
Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
3-bis.
In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la
3-ter.
Ai fini della valutazione di cui al comma 1, l’Inail, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali per il tramite del Coordinamento Tecnico delle Regioni e i soggetti di cui all’ articolo 2 , comma 1, lettera ee), rende disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. L’Inail e le aziende sanitarie locali svolgono la predetta attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.75

Come è cambiato

  1. Commento personale: da notare che, ai sensi del comma 2 dell’art 306, “Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci a decorrere dal 01/01/09; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti”. Inoltre, ai sensi dell’art 32 comma 2 del D.L. 30/12/08 n. 207, convertito con Legge del 27/02/09 n. 14, “le disposizioni di cui all’art. 28, commi 1 e 2, concernenti la valutazione dello stress lavoro-correlato e la data certa entrano in vigore il 16/05/09”. Per cui le disposizioni di cui al precedente periodo hanno trovato applicazione nel periodo dal 16/05/2009 al 19/08/2009. Dal 20/08/2009, con l’entrata in vigore del D.lgs. 106/09 integrativo e correttivo del presente decreto, la decorrenza dell’obbligo della valutazione dello stress lavoro correlato è stata disciplinate dal comma 1-bis del presente art. 28. Il termine dell’applicazione della suddetta disposizione è stato ulteriormente posticipato al 31/12/2010 (vedi nota successiva).

  2. Modifica introdotta dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016).

  3. Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, lett. a), della Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012, come da errata corrige pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19/10/2012. Le modifiche al D.lgs. 81/08 introdotte dalla predetta legge, ai sensi del comma 3 della stessa, come modificato dall’art. 4, comma 6, del decreto legge 30/12/2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25/02/2016, n. 21, acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data della pubblicazione del decreto del Ministro della difesa, come specificato al comma 2 dell’art. 1 della legge 177/2012. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 7, commi primo, secondo e quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, che riacquistano efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e sono autorizzate a proseguire l’attività le imprese già operanti ai sensi delle medesime disposizioni. Il citato comma 2 dell’art. 1 della legge 177/2012 stabilisce che entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso sarà adottato un decreto istitutivo dell’albo di cui al comma 4-bis dell’art. 104 del D.lgs. 81/08, in cui saranno altresì definiti i criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione al medesimo albo, nonché per le successive verifiche biennali Tale decreto, n. 82 del 11 maggio 2015 (LINK ESTERNO), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26/06/2015.

  4. Ai sensi dell’art. 8 comma 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con la legge 30 luglio 2010, n. 122 pubblicato sul S.O. n. 174 alla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010 “Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010 … omissis.”. TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività. Anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.74

Richiamato da

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.