TITOLO I - PRINCIPI COMUNICAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVOROSEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
ART. 30

Modelli di organizzazione e di gestione

In vigore3 commi

Testo dell'articolo

1.
Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231(N), deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
  1. al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
  2. alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  3. alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  4. alle attività di sorveglianza sanitaria;
  5. alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
  6. alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  7. alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
  8. alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
2.
Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma.
3.
Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell’organizzazione e dal tipo di attività svolta, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche ei poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull’attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l’eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI- INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:200785 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all’ articolo 6 . 5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 6. L’adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell’ articolo 11 . LETTERE CIRCOLARI • Lettera Circolare del 11/07/2011 prot. 15/VI /0015816/ MA.A - Oggetto: Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.lgs. n. 81/08 - Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell’articolo 30 del D.lgs. 81/2008) ed indicazioni per l’adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell’articolo 30 del D.lgs. 81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007 con Tabella di correlazione articolo 30 D.lgs. n. 81/2008 - Linee guida UNI INAIL - BS OHSAS 18001:2007 per l’identificazione delle “parti corrispondenti” di cui al comma 5 dell’articolo.

Richiamato da

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.