Allegato 2 Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi (articolo 34)
1.Aziende artigiane e industriali (1) ...... fino a 30 lavoratori
2.Aziende agricole e zootecniche ........ fino a 30 lavoratori
3.Aziende della pesca .......................... fino a 20 lavoratori
4.Altre aziende ..................................... fino a 200 lavoratori (1) Escluse le aziende industriali di cui all’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all’obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
Richiami all’Allegato II
- Art. 34, co. 1