Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
Testo dell'articolo
- aziende di cui all’ articolo 31 , comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, da sostanze tossiche per la riproduzione, connessi all’esposizione ad amianto;84
- soppressa dall’art.29 del D.lgs. 05 agosto 2009, n.
Cosa si rischia
Arresto da tre a sei mesi · ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euroPer la violazione del comma 1 — il datore di lavoro ricavato dal testo
Arresto da due a quattro mesi · ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euroPer la violazione del comma 4 ricavato dal testo
Come è cambiato
Comma così modificato dall’art. 13 della Legge 30/10/2014, n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis”, pubblicata sulla GU n. 261 del 10/11/2014, entrata in vigore il 25/11/2014;
Comma aggiunto dall’art. 20, comma 1, lett. e) d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” (G.U. n. 221 del 23/09/2015 - S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015)
Ai sensi dell’art. 8 comma 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con la legge 30 luglio 2010, n. 122 pubblicato sul S.O. n. 174 alla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010 “Al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei datori di lavoro del settore privato, il termine di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81, in materia di rischio da stress lavoro-correlato, è differito al 31 dicembre 2010”. TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.77
Comma così modificato dall’art. 13 della Legge 30/10/2014, n. 161, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis”, pubblicata sulla GU n. 261 del 10/11/2014, entrata in vigore il 25/11/2014;
Termine così modificato dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cosiddetta Legge di stabilità 2013) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2012 - Suppl. Ordinario n.212 (comma 388; tabella 2 punto 9) entrata in vigore il 1 gennaio 2013
Frase così modificata dall’art. 1 comma 2 del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2012, convertito dalla Legge 12 luglio 2012 n. 101 pubblicata sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 2012
Comma modificato dall’art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (G.U. n.144 del 21/06/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);
Comma modificato dall’art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (G.U. n.144 del 21/06/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);
Comma inserito dall’art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (G.U. n.144 del 21/06/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63). Ai sensi dell’art. 32 comma 2 del predetto D.L. il decreto di cui all’art. 29 comma 6-ter sarà adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso;
Comma da ultimo modificato dall’art. 20 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183” (G.U. n. 221 del 23/09/2015 - S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015), già inserito dall’art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” (G.U. n.144 del 21/06/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);
Comma modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro” (G.U. n. 226 del 26/09/2024 - in vigore dal 11/10/2024); TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81
Richiamato da
- Art. 2 c. 1 — Definizioni
- Art. 6 c. 8 — Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
- Art. 26 c. 3 — Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
- Art. 55 c. 1 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
- Art. 55 c. 3 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
- Art. 55 c. 5 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
- Art. 96 c. 2 — Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
- Art. 236 c. 4 — Valutazione del rischio
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.