TITOLO I - PRINCIPI COMUNICAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVOROSEZIONE V - SORVEGLIANZA SANITARIA
ART. 41

Sorveglianza sanitaria

In vigore12 commi2 sanzioni collegate8 modifiche

Testo dell'articolo

1.
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
  1. nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’ articolo 6 ;
  2. qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
2.
La sorveglianza sanitaria comprende:
  1. visita medica, anche in fase preassuntiva, preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  2. visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
  3. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
2-bis.
Il medico competente, nella prescrizione di esami clinici e biologici e di indagini diagnostiche ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tiene conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore e risultanti dalla copia della cartella sanitaria e di rischio in possesso del lavoratore stesso ai sensi dell’ articolo 25 , comma 1, lettera e), al fine di evitarne la ripetizione, qualora ciò sia ritenuto compatibile dal medico competente con le finalità della visita preventiva.112
3.
Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:
  1. lettera soppressa dall’art. 26 del D.lgs. 3 agosto 2009, n.
  2. per accertare stati di gravidanza;
  3. negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
4.
Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
4-bis.
Entro il 31 dicembre 2024, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza.113
5.
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui all’ articolo 25 , comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenuti nell’ ALLEGATO 3A e predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’articolo.
6.
Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:
  1. idoneità;
  2. idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  3. inidoneità temporanea;
  4. inidoneità permanente.
6-bis.
Nei casi di cui al comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.114
7.
Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità.
8.
Comma abrogato dall’art. 26 del D.lgs. 3 agosto 2009, n.
9.
Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’azienda sanitaria locale territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.115

Cosa si rischia

Art. 55 c. 5 lett. f)

Arresto da due a quattro mesi · ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euroPer la violazione del comma 3 ricavato dal testo

Art. 58 c. 1 lett. e)

Pena indicata nell'articolo richiamatoPer la violazione del comma 3 ricavato dal testo

Come è cambiato

  1. I contenuti delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, di cui all'articolo 40 e all'allegato 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono integrati, mediante apposita voce e secondo le modalità previste dall'articolo 40, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, con la previsione dei rischi derivanti dall'esposizione a sostanze tossiche per la riproduzione, così come disposto dall’art. 21 del D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro” (G.U. n. 226 del 26/09/2024 - in vigore dal 11/10/2024);

  2. Comma modificato dall’art. 1, Legge 13/12/2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro” (G.U. n. 303 del 28/12/2024, in vigore dal 12/01/2025). TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;110 e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, qualora sia ritenuta necessaria dal medico competente al fine di verificare l’idoneità alla mansione. Qualora non ritenga necessario procedere alla visita, il medico competente è tenuto a esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.111

  3. Comma abrogato dall’art. 1, Legge 13/12/2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro” (G.U. n. 303 del 28/12/2024, in vigore dal 12/01/2025).

  4. Comma modificato dall’art. 1, Legge 13/12/2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro” (G.U. n. 303 del 28/12/2024, in vigore dal 12/01/2025).

  5. Comma modificato dall’art. 1, Legge 13/12/2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro” (G.U. n. 303 del 28/12/2024, in vigore dal 12/01/2025).

  6. Comma modificato dall’art. 1, Legge 13/12/2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro” (G.U. n. 303 del 28/12/2024, in vigore dal 12/01/2025).

  7. Comma modificato dall’art. 1, Legge 13/12/2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro” (G.U. n. 303 del 28/12/2024, in vigore dal 12/01/2025).

  8. Comma modificato dall’art. 1, Legge 13/12/2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro” (G.U. n. 303 del 28/12/2024, in vigore dal 12/01/2025). TITOLO I - PRINCIPI COMUNI D.lgs. 09 aprile 2008 n. 81 settore agricolo • DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - (Sorveglianza sanitaria per i lavoratori a tempo determinato e stagionali del settore agricolo e della pesca) • Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, rep 2540 del 16/03/2006 ad oggetto “Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. (LINK ESTERNO) • Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, rep 178/CSR del 18/07/2008 ad oggetto “Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 sul documento recante “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi” (LINK ESTERNO)

Richiamato da

Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.