TITOLO I - PRINCIPI COMUNI›CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO›SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
ART. 17
Obblighi del datore di lavoro non delegabili
Testo dell'articolo
1.
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
- la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 2844;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Richiamato da
- Art. 28 c. 1 — Oggetto della valutazione dei rischi
- Art. 28 c. 2 — Oggetto della valutazione dei rischi
- Art. 29 c. 1 — Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- Art. 29 c. 4 — Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- Art. 29 c. 6-quater — Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- Art. 29 c. 6-ter — Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- Art. 50 c. 4 — Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- Art. 55 c. 1 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
- Art. 55 c. 3 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
- Art. 55 c. 4 — Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente
- Art. 96 c. 2 — Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
- Art. 217 c. 1 — Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi
- Art. 271 c. 1 — Valutazione del rischio
- Art. 271 c. 5 — Valutazione del rischio
- Art. 286-quinquies c. 1 — Valutazione dei rischi
- Art. 286-quinquies c. 2 — Valutazione dei rischi
- Art. 290 c. 1 — Valutazione dei rischi di esplosione
- Art. 294 c. 4 — Documento sulla protezione contro le esplosioni
- Art. 306 c. 2 — Disposizioni finali
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.