Art. 17 Obblighi del datore di lavoro non delegabili
1.
Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 2863; b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. - Art. 18, co. 1, lett. o) - Art. 28, co. 1 - Art. 28, co. 2 - Art. 28, co. 2, lett. b) - Art. 29, co. 1 - Art. 29, co. 4 - Art. 29, co. 6-ter - Art. 50, co. 4 - Art. 89, co. 1, 3.2.1 - ALL. XVII, punto 1, lett. b)
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Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.