Chiedi a ia81Risponde solo con il D.Lgs. 81/2008

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ALLEGATO XXXII

Allegato 32 Prescrizioni per i segnali gestuali

2 pagine nel testo ufficiale

1. Proprietà

Un segnale gestuale deve essere preciso, semplice, ampio, facile da eseguire e da comprendere e nettamente distinto da un altro segnale gestuale.

L’impiego contemporaneo delle due braccia deve farsi in modo simmetrico e per un singolo segnale gestuale.

I gesti impiegati, nel rispetto delle caratteristiche sopra indicate, potranno variare leggermente o essere più particolareggiati rispetto alle figurazioni riportate al punto 3, purché il significato e la comprensione siano per lo meno equivalenti.

2. Regole particolari d’impiego

2.1.La persona che emette i segnali, detta “segnalatore”, impartisce, per mezzo di segnali gestuali, le istruzioni di manovra al destinatario dei segnali, detto “operatore”.

2.2.Il segnalatore deve essere in condizioni di seguire con gli occhi la totalità delle manovre, senza essere esposto a rischi a causa di esse.

2.3.Il segnalatore deve rivolgere la propria attenzione esclusivamente al comando delle manovre e alla sicurezza dei lavoratori che si trovano nelle vicinanze.

2.4.Se non sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 2.2, occorrerà prevedere uno o più segnalatori ausiliari.

2.5.Quando l’operatore non può eseguire con le dovute garanzie di sicurezza gli ordini ricevuti, deve sospendere la manovra in corso e chiedere nuove istruzioni.

2.6.Accessori della segnalazione gestuale.

Il segnalatore deve essere individuato agevolmente dall’operatore.

Il segnalatore deve indossare o impugnare uno o più elementi di riconoscimento adatti, come giubbotto, casco, manicotti, bracciali, palette.

Gli elementi di riconoscimento sono di colore vivo, preferibilmente unico, e riservato esclusivamente al segnalatore.

3. Gesti convenzionali da utilizzare

Premessa:

La serie dei gesti convenzionali che si riporta di seguito non pregiudica la possibilità di impiego di altri sistemi di codici applicabili a livello comunitario, in particolare in certi settori nei quali si usino le stesse manovre.

A. Gesti generali

Figura dell’Allegato XXXII nel testo ufficiale del D.Lgs. 81/2008

B. Movimenti verticali

Figura dell’Allegato XXXII nel testo ufficiale del D.Lgs. 81/2008

C. Movimenti orizzontali

Figura dell’Allegato XXXII nel testo ufficiale del D.Lgs. 81/2008

D. Pericolo

Figura dell’Allegato XXXII nel testo ufficiale del D.Lgs. 81/2008

Richiami all’Allegato XXXII, punto 3

  • ALL. XXXII, punto 1

Richiami all’Allegato XXXII