Chiedi a ia81Risponde solo con il D.Lgs. 81/2008

Scrivi la domanda con le parole che useresti con un collega. Ti rispondo con quello che dice il decreto, citando articolo e comma — e se nel decreto non c’è, te lo dico invece di inventare.

Chiedi a ia81

La risposta è scritta da un modello che può leggere solo i commi del decreto, deve citarli e, se non trova, deve dire che non lo sa. Sotto trovi comunque i commi, per verificare.

ALLEGATO I-BIS

Allegato 1-bis Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente di cui all'articolo 27

3 tabelle2 pagine nel testo ufficiale
FATTISPECIEDECURTAZIONE DI CREDITI
1Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:5
2Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:3
3Omessi formazione e addestramento: Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo2
43
responsabile:
5Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:3
6Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto:2
7Mancanza di protezioni verso il vuoto: Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla3
82
relazione tecnica sulla consistenza del terreno: Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali
92
idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali
102
idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore
112
magnetotermico, interruttore differenziale): Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di
122
segnalazione o di controllo: Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il
131
rischio di esposizione all'amianto: Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai
143
sensi dell'articolo 28:
15Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 313
163
luglio 2020, n. 101:
17Omessa valutazione del rischio di annegamento:2
18Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:2
19Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi: Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento3
20ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177: Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.1
215
12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, per ciascun lavoratore: 4

Guarda questa tabella nel PDF ufficiale, pagina 308

Soppresso 5
22
23Soppresso 5 Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio
242002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui al numero 21: Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme1
25sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni: Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme5
26sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme8
27sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro: Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle15
2820
norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle
2910
norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:

Guarda questa tabella nel PDF ufficiale, pagina 308

21Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:1
22Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:2
23Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:3
24Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:1

Richiami

  • comma 4 lett. b) comma 5:

Note

  1. 2 Allegato inserito dall’art. 29, comma 19, del decreto-legge 02/03/2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” (G.U. n.52 del 02/03/2024 - S.O. n. 52) convertito con modificazioni dalla Legge 29/04/2024, n. 56 (G.U. n. 100 del 30/04/2024 - S.O. n. 19);
  2. 3 Allegato così modificato dall’art. 3 comma 4 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” (G.U. n. 254 del 31/10/2025) convertito con modificazioni dalla Legge 29/12/2025, n. 198 (G.U. n. 301 del 30/12/2025) in vigore dal 31/12/2025
  3. 4 Si riporta l’art. 3 comma 4 lett. b) e 5 del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” (G.U. n. 254 del 31/10/2025) convertito con modificazioni dalla Legge 29/12/2025, n. 198 (G.U. n. 301 del 30/12/2025) in vigore dal 31/12/2025: Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: … all'allegato I-bis: 1. il numero 21 è sostituito dal seguente: 21 Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, per ciascun lavoratore: 5 2. i numeri 22 e 23 sono soppressi; 3. al numero 24, le parole: «in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23» sono sostituite dalle seguenti: «in aggiunta, per ciascun lavoratore, alla condotta di cui al numero 21»;
  4. 21 Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla 1 legge 23 aprile 2002, n. 73:
  5. 22 Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla 2 legge 23 aprile 2002, n. 73:
  6. 23 Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla 3 legge 23 aprile 2002, n. 73:
  7. 24 Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 1
  8. 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:
  9. 5 Punto soppresso dall’art. 3 comma 4 lett. b) del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” (G.U. n. 254 del 31/10/2025) convertito con modificazioni dalla Legge 29/12/2025, n. 198 (G.U. n. 301 del 30/12/2025) in vigore dal 31/12/2025. Vedasi nota 4