Chiedi a ia81Risponde solo con il D.Lgs. 81/2008

Scrivi la domanda con le parole che useresti con un collega. Ti rispondo con quello che dice il decreto, citando articolo e comma — e se nel decreto non c’è, te lo dico invece di inventare.

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La risposta è scritta da un modello che può leggere solo i commi del decreto, deve citarli e, se non trova, deve dire che non lo sa. Sotto trovi comunque i commi, per verificare.

ALLEGATO XXIII

Allegato 23 Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre

1 pagina nel testo ufficiale

1.È ammessa deroga per i ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni:

a. il ponte su ruote a torre sia costruito conformemente alla Norma Tecnica UNI EN 1004;

b. il costruttore fornisca la certificazione del superamento delle prove di rigidezza, di cui all’appendice A della Norma Tecnica citata, emessa da un laboratorio ufficiale.

Per laboratori ufficiali si intendono:

  • laboratorio dell’ISPESL;
  • laboratori delle università e dei politecnici dello Stato;
  • laboratori degli istituti tecnici di Stato, riconosciuti ai sensi della Legge 5-11-1971, n. 1086;
  • laboratori autorizzati in conformità all’ALLEGATO XX sezione B titolo IV capo II, con decreto dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico;
  • laboratori dei paesi membri dell’Unione Europea o dei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati.

c. l’altezza del ponte su ruote non superi 12 m se utilizzato all’interno (assenza di vento) e 8 m se utilizzato all’esterno (presenza di vento);

d. per i ponti su ruote utilizzati all’esterno degli edifici sia realizzato, ove possibile, un fissaggio all’edificio o altra struttura;

e. per il montaggio, uso e smontaggio del ponte su ruote siano seguite le istruzioni indicate dal costruttore in un apposito manuale redatto in accordo alla Norma Tecnica UNI EN 1004.

2.L’attrezzatura di cui al punto 1 è riconosciuta ed ammessa se legalmente fabbricata o commercializzata in altro Paese membro dell’Unione Europea o nei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, in modo da garantire un livello di sicurezza equivalente a quello garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.

Richiami all’Allegato XXIII