Chiedi a ia81Risponde solo con il D.Lgs. 81/2008

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La risposta è scritta da un modello che può leggere solo i commi del decreto, deve citarli e, se non trova, deve dire che non lo sa. Sotto trovi comunque i commi, per verificare.

Art. 142 Costruzioni di archi, volte e simili

1 sanzione collegata
1.
Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.
2.
Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità.
3.
I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al comma precedente, devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli organi di vigilanza. - Art. 143, co. 1 - Art. 145, co. 1

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Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.