Art. 158 Sanzioni per i coordinatori
1.
Il coordinatore per la progettazione è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell’articolo 91, comma 1.
2.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è punito: a) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettere a), b), c), e) ed f), e 2; b) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro per la violazione dell’articolo 92, comma 1, lettera d).
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Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.