Art. 35 Riunione periodica
1.
Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano:
- il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- il medico competente, ove nominato;
- il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2.
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
Sanzione sanzione amministrativa pecuniaria da 2.847,69 a 9.397,33 euro [Art. 55, co. 5]
- il documento di valutazione dei rischi;
- l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3.
Nel corso della riunione possono essere individuati:
- codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
- obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4.
La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l’introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un’apposita riunione.
Sanzione ammenda da 2.847,69 a 5.695,36 euro [Art. 55, co. 5]
5.
Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione. - Art. 18, co. 1, lett. v) - Art. 25, co. 1, lett. i) - Art. 33, co. 1, lett. e) - Art. 50, co. 1, lett. l) - Art. 104, co. 1
Sanzione sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro [Art. 55, co. 5]
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Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.