Art. 57 Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori
1.
I progettisti che violano il disposto dell’articolo 22 sono puniti con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 2.135,76 a 8.543,02 euro.
2.
I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 14.238,38 a 56.953,56 euro.
3.
Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24 sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro.
Chiedi a ia81
Hai letto l’articolo e ti resta una domanda? Scrivila come la diresti a voce.
La risposta è scritta da un modello che può leggere solo i commi del decreto, deve citarli e, se non trova, deve dire che non lo sa. Sotto trovi comunque i commi, per verificare.
Fonte: testo coordinato del D.Lgs. 81/2008. Questa pagina riporta il testo integrale dell'articolo, senza tagli.